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Cantone del Vallese

Fondare un’azienda nel Cantone del Vallese

Stato: · Aggiornato: · Autore: Fabian Itten

In breve: Chi fonda un’azienda nel Cantone del Vallese ha a che fare con tre servizi cantonali: la cassa di compensazione (Caisse de compensation du canton du Valais / Ausgleichskasse des Kantons Wallis) per l’AVS, il registro di commercio e l’amministrazione fiscale cantonale. La ditta individuale deve iscriversi al registro di commercio solo da CHF 100 000 di cifra d’affari – Sagl e SA nascono solo con l’iscrizione. L’IVA è gestita per tutta la Svizzera dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

Le autorità competenti nel Cantone del Vallese

  • AVS · Cassa di compensazione

    Caisse de compensation du canton du Valais / Ausgleichskasse des Kantons Wallis

    Avenue Pratifori 22, 1950 Sion

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  • Registro di commercio

    Registro di commercio – Vallese

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  • Imposte

    Amministrazione fiscale – Vallese

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  • Imposta alla fonte (datori di lavoro)

    Imposta alla fonte – Vallese

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Lingua ufficiale: francese, tedesco. Capoluogo: Sion.

Passo dopo passo secondo la forma giuridica

Ditta individuale

  1. Affiliarsi come indipendente alla cassa di compensazione (Caisse de compensation du canton du Valais / Ausgleichskasse des Kantons Wallis) – con giustificativi come fatture, contratti od offerte. Se sei membro di un’associazione professionale con una propria cassa, è competente quella.
  2. Iscriversi al registro di commercio appena la ditta individuale ha realizzato una cifra d’affari di almeno CHF 100 000 nell’ultimo esercizio. Sotto questa soglia l’iscrizione è facoltativa.
  3. Sotto CHF 500 000 di cifra d’affari basta una contabilità semplificata di entrate, uscite e situazione patrimoniale. Conservare i giustificativi per dieci anni.

Sagl e SA

  1. Costituzione con atto pubblico dal notaio. Capitale sociale della Sagl di almeno CHF 20 000, capitale azionario della SA di almeno CHF 100 000.
  2. Iscrizione al registro di commercio nel Cantone del Vallese – solo allora la società nasce.
  3. La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera.
  4. Notificare gli aventi economicamente diritto al nuovo registro per la trasparenza.

Le scadenze più importanti

Queste scadenze sono disciplinate dal diritto federale e valgono allo stesso modo in tutti i Cantoni:

CosaScadenza
Acconti AVS (indipendenti)al più tardi il 10° giorno dopo la fine del trimestre
Notifica IVA (da CHF 100 000 di cifra d’affari)entro 30 giorni dall’inizio dell’assoggettamento
Rendiconto e pagamento IVAentro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto
Assemblea generale Sagl e SAentro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio
Registro per la trasparenza: SA con revisione limitataentro il 1° marzo 2027
Registro per la trasparenza: altre società con revisione limitataentro il 1° aprile 2027
Libri contabili e giustificativiconservare 10 anni

Personale estero: imposta alla fonte

I dipendenti senza permesso di domicilio che vivono in Svizzera sono soggetti all’imposta alla fonte. Il datore di lavoro la trattiene dal salario e la versa periodicamente all’autorità fiscale. Per le aziende nel Cantone del Vallese è competente il servizio cantonale dell’imposta alla fonte.

Altri Cantoni

Domande frequenti

Dove mi affilio all’AVS nel Cantone del Vallese?

Alla cassa cantonale di compensazione – Caisse de compensation du canton du Valais / Ausgleichskasse des Kantons Wallis, Avenue Pratifori 22, 1950 Sion – oppure alla cassa della tua associazione professionale.

La mia ditta individuale nel Cantone del Vallese deve iscriversi al registro di commercio?

Solo se ha realizzato una cifra d’affari di almeno CHF 100 000 nell’ultimo esercizio. Sotto questa soglia l’iscrizione è facoltativa. Sagl e SA sono sempre iscritte.

L’IVA è diversa nel Cantone del Vallese?

No. L’IVA è un’imposta federale. È competente l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), non il Cantone.

Cosa vale nel Cantone del Vallese per il personale estero?

I dipendenti senza permesso di domicilio che vivono in Svizzera sono soggetti all’imposta alla fonte. Il datore di lavoro la trattiene e la conteggia con l’autorità fiscale cantonale.

Fonti

Tutte le informazioni verificate il 29 ottobre 2026.